Rottamazione anche in comune

Porte aperte alla rottamazione e al saldo e stralcio anche per le regioni e gli enti locali. Gli enti territoriali potranno introdurre le suddette sanatorie, sia nel caso di riscossione diretta dei loro carichi sia in caso di affidamento del servizio di riscossione ai soggetti privati iscritti nell’apposito albo istituito dall’articolo 35 del dlgs n. 446 del 1997. Gli enti territoriali, potranno dunque adottare, in base alle forme stabilite dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, le suddette definizioni agevolate rifacendosi agli analoghi istituti previsti dalla legge di bilancio 2023.

Tutto ciò per effetto di un apposito emendamento approvato dalle commissioni finanze e affari sociali della Camera dei deputati in sede di conversione in legge del dl 34/2023 , recante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Dal punto di vista della tempistica agli enti territoriali verranno concessi sessanta giorni di tempo per decidere di introdurre le due definizioni agevolate che decorreranno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2023.

Per quanto riguarda il perimetro delle due sanatorie adottabili dalle regioni e dagli enti locali, l’emendamento in oggetto si limita a richiamare le disposizioni di cui ai commi 227 e 229-bis dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022 per quanto riguarda il saldo e stralcio dei debiti a ruolo fino a mille euro e il comma 231, della medesima legge per ciò che attiene alla c.d. rottamazione-quater.

Per quanto riguarda tale ultima tipologia di definizione agevolata gli enti locali, secondo il contenuto dell’emendamento in oggetto, avranno la possibilità di definire tutta una serie di aspetti che vanno dal numero delle rate che il debitore potrà richiedere e la relativa scadenza di pagamento, alle modalità di accesso e ai termini per la presentazione delle istanze. Ricalcando le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2023, la rottamazione degli enti locali dovrà prevedere l’obbligo per debitori di indicare nell’istanza di accesso alla procedura l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendosi contestualmente l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.+

Dal momento della presentazione dell’istanza, precisa ancora l’emendamento, verranno sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza mentre nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la rottamazione degli enti locali, al pari di quella prevista dalla legge n. 197 del 2022 , non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza finalizzati al recupero delle somme oggetto dell’istanza. Eventuali versamenti effettuati prima dell’intervenuta decadenza, verranno acquisiti dall’ente locale a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Dalla rottamazione degli enti locali dovranno restare espressamente escluse le somme relative alle causali elencate nel comma 246 della legge di bilancio 2023 (risorse proprie UE, iva all’importazione, recupero aiuti di Stato, etc.) mentre per le violazioni amministrative, comprese quelle per la violazione del codice della strada, la sanatoria avrà ad oggetto unicamente gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio, così come previsto nel coma 247 della già richiamata legge di bilancio 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali acquisteranno efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e verranno trasmesse, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio prossimo.

Per il resto la disposizione in commento, stante l’espresso richiamo alla legge n. 197 del 2022, lascia presumere che le delibere degli enti locali dovranno attenersi ai perimetri ed ai requisiti previsti dalla suddetta legge per le due diverse tipologie di sanatoria. È da ritenere pertanto che per quanto riguarda il saldo e stralcio dei carichi fino a mille euro, gli enti locali potranno adottarlo solo per le somme affidate alla riscossione dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2015.

Per la rottamazione invece occorrerà fare riferimento alle somme affidate dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La rottamazione degli enti territoriali consentirà di abbattere interessi di riscossione e mora, sanzioni e aggio.

Fonte: Italia Oggi