Da oggi 1° luglio fruibile il “bonus vacanze”

Con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 237174 del 17 giugno 2020 , sono state fornite le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tax credit vacanze (cd. “bonus vacanze”), di cui all’art. 176 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”). Si tratta, in particolare, di una nuova agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. Il bonus può essere fruito a determinate condizioni, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, da un solo componente per nucleo familiare e varia da 150 euro fino a 500 euro, in relazione alla composizione del numero dei nuclei familiari.

Quindi, da oggi, 1° luglio 2020, può essere chiesto ed utilizzato il “bonus vacanze”. Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il credito è riconosciuto ai nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 40mila euro, e potrà essere utilizzato – da oggi, 1° luglio, al 31 dicembre 2020 – per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed&breakfast;
  2. il beneficio è riconosciuto nelle seguenti misure:
    • fino ad un importo massimo di 150 euro per i nuclei familiari composti da una persona;
    • fino ad un importo massimo di 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
    • fino ad un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone;
  3. la domanda potrà essere presentata, come detto, a decorrere da oggi da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare mediante l’applicazione per dispositivi mobili denominata “IO”, resa disponibile da PagoPA Spa, accessibile tramite SPID o la Carta di identità elettronica (CIE);
  4. il fornitore:
    1. acquisisce il codice univoco o il QR-code;
    2. lo inserisce, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile mediante, Entratel/Fisconline, la Carta Nazionale dei Servizi o le credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito provvedimento;
    3. verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile;
    4. dichiara di essere un’impresa turistico-ricettiva, un agriturismo o un bed&breakfast in possesso dei titoli previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva;
  5. con la Risoluzione 25 giugno 2020, n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6915”, per l’utilizzo in compensazione del “bonus vacanze” con il modello F24.