Piano Casa Sardegna, illegittimo l’ampliamento degli immobili condonati

Limiti alle costruzioni in zona agricola e alle tolleranze di cantiere; stop agli ampliamenti degli immobili condonati e alle deroghe al piano paesaggistico. Sono gli effetti della sentenza 24/2022 (allegata a fine articolo), con cui la Corte Costituzionale ha bocciato il Piano Casa della Sardegna. Il giudizio di costituzionalità ha colpito la Legge Regionale 1/2021, cioè la norma che ha prorogato il Piano Casa al 31 dicembre 2023 e ha introdotto una serie di misure espansive.

Misure anticostituzionali

La Corte Costituzionale ha considerato incostituzionale la possibilità, data dalla legge regionale, di conteggiare i volumi condonati nel volume da ampliare grazie al Piano Casa. Secondo i giudici, la misura sovvertirebbe il caposaldo della legislazione sul “Piano casa”, che vieta di considerare gli abusi edilizi ai fini del godimento delle premialità volumetriche.

Giudicata incostituzionale anche la tolleranza costruttiva del 5%, mentre per la normativa edilizia statale può essere al massimo del 2%. Secondo i giudici, si tratta di una forma di tutela della regolarità che deve essere uniforme sul territorio nazionale e non può essere derogata neanche dalle Regioni a Statuto Speciale.

La Corte Costituzionale ha bocciato la proroga della validità dei permessi di costruire, che avrebbe consentito di proseguire l’edificazione, non ancora iniziata o interrotta, nelle zone agricole. La pianificazione paesaggistica operata dalla Regione, secondo i princìpi della normativa statale, ha vietato l’edificazione nelle zone agricole, quindi il Piano Casa si sarebbe posto in contrasto con norme sovraordinate.

La dichiarazione di incostituzionalità avrà un impatto sulle pratiche in corso? La Rete delle Professioni Tecniche (RPT) ha scritto all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Quirico Sanna, chiedendo una circolare esplicativa che faccia chiarezza.

Secondo i tecnici, il rischio è che gli Uffici tecnici dei diversi comuni possano dare interpretazioni contrastanti, creando maggiore caos. Per RPT “è indispensabile fare chiarezza su tutte le diverse fasi delle pratiche edilizie basate sul titolo secondo della legge, da quelle con titolo o provvedimento già formato ma con i lavori ancora non in essere a quelle che hanno ricevuto parere positivo dagli enti competenti ma sono ferme”.

Norme correlate: Sentenza 24/2022

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