Superbonus 110%: i passi da compiere per lo sconto in fattura

Il superbonus 110% può essere fruito come detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo oppure come sconto diretto in fattura o nella forma di cessione del credito. Tuttavia, queste due ultime possibilità trovano applicazione solo laddove il contribuente (committente) troverà chi è disposto ad accordarle. Infatti, ad esempio, nel caso di opzione per lo sconto in fattura, affinché questa possibilità trovi applicazione è necessario che l’impresa esecutrice dei lavori accordi lo sconto stesso. Nel dettaglio in questo intervento vedremo quali sono i passi da compiere e gli adempimenti da fare per metter in pratica l’opzione.

Come ormai noto, il superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del Decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020) si sostanzia in una detrazione fiscale nella misura del 90% con riferimento a spese sostenute nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021 per interventi (trainanti e trainati) indicati dal medesimo menzionato art. 119.

La detrazione è goduta in 5 quote annuali di pari importo.

Tuttavia, in luogo della detrazione fiscale, è permesso al beneficiario di optare:

  • per lo sconto diretto in fattura da parte dell’impresa che esegue i lavori;
  • per la cessione del credito (questa può avvenire verso la stessa impresa esecutrice dei lavori oppure anche a soggetti terzi inclusi istituti di credito e finanziari).

Le due opzioni dipendono, comunque, dall’accettazione del soggetto interessato che rispettivamente deve accordare lo sconto (ossia l’impresa esecutrice dei lavori) oppure deve acquisire il credito che si cede.

Le modalità attuative relative all’esercizio delle predette opzioni sono state definite con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 283847/2020 dell’8 agosto 2020.

Il Provvedimento individua anche il modello da presentare all’Amministrazione finanziaria per comunicare la scelta.

Il superbonus 110% spetta per i c.d. interventi “trainanti” eseguiti su edifici residenziali.

Si tratta dei seguenti lavori:
• isolamento termico (c.d. cappotto termico);
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• interventi antisismici.

Il beneficio spetta anche sui c.d. interventi “trainati”, ossia interventi che possono rientrare nel superbonus 110% solo se realizzati congiuntamente ai trainanti.

Rientrano nella categoria dei “trainati”:
• gli interventi di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus (ad esempio la sostituzione degli infissi, ecc.), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento;
• l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del D.L. n. 63/2013;
• l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici;
• l’installazione contestuale, o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Altra precisazione da ricordare è che, laddove trattasi di interventi che comportano un risparmio energetico, è necessario, ai fini del superbonus 110%, che a seguito degli interventi (trainanti e trainati complessivamente considerati) ne consegua un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o, comunque, il passaggio alla classe energetica più alta.

Lo sconto in fattura: i passi da compiere

Dunque, a fronte delle spese che danno diritto al superbonus 110%, il contribuente ha la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “sconto in fattura”);
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Con riferimento allo sconto in fattura, la precisazione su cui soffermarsi è che questi non può essere superiore alla spesa sostenuta per i lavori.

Il contribuente sostiene una spesa di 15.000 euro.
A fronte di questa spesa, dunque, spetterebbe una detrazione fiscale di 16.500 euro (ossia il 110% di 15.000 euro).
In questo caso lo sconto in fattura, che potrà essere accordato da parte dell’impresa che esegue i lavori, può essere di 15.000 euro.

L’impresa che ha accordato lo sconto lo recupera a sua volta sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Dunque, riprendendo l’esempio precedente l’impresa avrà diritto ad un credito d’imposta pari a 16.500 euro.

L’impresa potrebbe anche accordare solo uno sconto parziale.
In questa ipotesi il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.

Quindi, se ad esempio, a fronte di una spesa di 15.000 euro, l’impresa esecutrice dei lavori applica uno sconto pari a 6.000 euro, la stessa maturerà un credito d’imposta pari a 6.600 euro (ossia il 110% di 6.000 euro).
Il contribuente, dal canto suo, potrà far valere in dichiarazione dei redditi una detrazione pari a 9.900 euro (ossia il 110% di 9.000 euro) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Fatta la doverosa ricostruzione circa il funzionamento dello sconto in fattura, vediamo quali sono i passi da compiere per ottenerlo.

In dettaglio, ecco di cosa si necessita:

  1. accordo con l’impresa che esegue i lavori;
  2. visto di conformità;
  3. asseverazione del tecnico abilitato;
  4. comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

Il primo passo fondamentale da compiere è certamente quello di accordarsi con l’impresa che esegue i lavori, poiché la possibilità per lo sconto in fattura in favore del committente non è un obbligo per l’impresa esecutrice, la quale è libera di accordarlo o meno.

Laddove, le spese siano sostenute dal locatario o dal comodatario occorre anche acquisire l’accordo con il locatore o comodante che ha autorizzato ad eseguire i lavori sull’immobile occupato (in questo caso, infatti, il superbonus 110% spetta al locatario o comodatario).

Il visto di conformità e l’asseverazione

Una volta ottenuto il consenso da parte dell’impresa, occorrerà preoccuparsi di acquisire il visto di conformità e le asseverazioni.

Cosa Descrizione Chi lo rilascia
Visto di conformità È necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
  • dottori commercialisti,
  • ragionieri commercialisti,
  • periti commerciali;
  • consulenti del lavoro;
  • responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Questi soggetti sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.

Asseverazione per interventi di efficientamento energetici Consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’ENEA.

Tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc. iscritto al relativo albo professionale).
Asseverazione per interventi antisismici Attesta il miglioramento antisismico dell’immobile oggetto dei lavori e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza.

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 246 del 5 ottobre 2020 sono stati pubblicati:
– il Decreto MISE 6 agosto 2020 contenente i requisiti tecnici per l’accesso al superbonus 110%;
– il Decreto MISE 6 agosto 2020 contenente i requisiti delle asseverazioni per l’accesso superbonus 110%.

La comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate

Ultimo adempimento da contemplare è la comunicazione dell’opzione di sconto all’Agenzia delle Entrate. Questa va fatta utilizzando l’apposito modello approvato con il Provvedimento menzionato in premessa.

Tale comunicazione:

  • deve essere inviata esclusivamente in via telematica a decorrere dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo.

L’invio può essere fatto direttamente dal beneficiario del superbonus 110% oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Se trattasi di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, la comunicazione può essere fatta dall’amministratore di condominio o da intermediario incaricato.

Si tenga presente che, il mancato invio della comunicazione nei termini e con le modalità previsti rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi:

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77art. 119;
  • Agenzia delle Entrate, circolare 8 agosto 2020, n. 24/E;
  • Agenzia delle Entrate, Provv. 8 agosto 2020, n. 283847/2020;
  • D.M. 6 agosto 2020 Requisiti tecnici;
  • D.M. 6 agosto 2020 Asseverazioni.