Zona bianca: novità ordinanza della RAS del 28 febbraio

Finalmente un aspetto positivo su cui però non ci conviene festeggiare troppo: la zona bianca. Un traguardo effimeno che, per effetto della pandemia Covid-19, succede ad eventi catastrofici in termini di morti e di perdite economiche presenti e future cha saranno il gravoso residuo tipico di ogni guerra… già, perchè, nonostante Uomini e Donne e il GrandeFratelllo VIP, è opportuno ricordare che siamo in guerra… tragica, globale e effimera.

Ora siamo in gestione a vista occorre controllare la circolazione del virus e lottare contro la stupidità e l’ignoranza di chi non ha cura della propria vita e di quella degli altri. Ma veniam a quello che comporta stare in zona bianca.

Scarichiamo l’ordinanza della Regione del 28 febbraio 2021 e la successiva ordinanza del comune di Sassari del 1 marzo 2021.

Dopo cinque di sette pagine di visto, considerato, richiamato e ritenuto, per altro necessari per redigere un atto amministrativo ineccepibile, si elencano di seguito le novità:
– orario di apertura degli esercizi di ristorazione fino alle 23,00;
– orario di apertura di bar e simili fino alle 21,00;
– coprifuoco alle 23,30.

Per sport di contatto, palestre, scuole di danza, centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica, musei e luoghi di cultura occorrerà attendere una specifica ordinanza.

Ma essere in zona bianca non vorrebbe dire fine delle misure anti-contagio: nel decreto viene specificato che “nella zona bianca le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli. Nelle medesime aree potranno comunque essere adottate, con Dpcm, specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico”.

Continuerà a essere obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e nei luoghi chiusi e non fare assembramento, mantenere il distanziamento interpersonale e igienizzarsi le mani all’ingresso dei negozi.

Si riporta integralmente l’articolo 3 dell’ordinanza, di cui è fondamentale la sua lettura e la sua comprensione:

È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di
natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Le disposizioni dell’ordinanza si applicano dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021.

Giova ricordare che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (*).

Per accedere alla zona bianca è necessario avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza di non più di 50 casi Covid ogni 100mila abitanti per 3 settimane.

In sostanza, una Regione diventa bianca solo se presenta questi requisiti: tra bassissima incidenza e indice Rt, scarsa circolazione del virus, ottima tenuta delle strutture ospedaliere e capacità di tracciamento e monitoraggio dei casi.

Quindi occorre responsabilità e buon senso, anche se di ciò non si è considerato questo fine settimana lungo strade e piazze cittadine. Poi non ci lamentiamo se si ritorna alle restrizioni.

* Articolo 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020
Sanzioni e controlli

1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni
del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in
attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa
nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attivita’ da 5 a 30 giorni.
2. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura
ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del
2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da
autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le
violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono
irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto
dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del
comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre
la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una
durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria
e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria
definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di
reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione
amministrativa e’ raddoppiata e quella accessoria e’ applicata nella
misura massima.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del
codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura
di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Rispondi

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: